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17:32:00 - 19 SETTEMBRE 2015

Siderno: Misure urgenti contro il propagarsi del 'Punteruolo rosso delle palme'

Siderno: Misure urgenti contro il propagarsi del 'Punteruolo rosso delle palme' -

Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi del “Punteruolo rosso delle palme” Rhyncophorus Ferrugineus (Olivier). IL SINDACO PREMESSO – che dal 2005 in Italia è stato segnalata la presenza del Rhyncophorus ferrugineus (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme, grande coleottero curculionide originario dei Paesi dell’Estremo Oriente, che attacca molte specie appartenenti alla famiglia delle Aracaceae (Palmizi) ed in particolare la più conosciuta Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix sylvestris, Trachycarpus fortunei, Washingtonia spp, provocandone la morte; – che gli alberi di palma sono, sul territorio comunale, largamente coltivati per scopo ornamentale, e rappresentano un bene di inestimabile valore ambientale, ornamentale, e paesaggistico; CONSIDERATO – che la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private (giardini domestici, vivai ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto rischio per l’incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago; – che occorre adottare tutti gli interventi atti al controllo del fitofago, che impediscono la diffusione, e ne permettano l’eradicazione; – che è necessario salvaguardare il notevole valore ambientale, ornamentale e paesaggistico che le Palme rappresentano per il nostro territorio; VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 08 Maggio 2000, concernente: “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonché contro la loro diffusione nella medesima Comunità” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali”, che tra l’altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Regionali; VISTA la decisione presa dalla Commissione della Comunità Europea 2007/365/CE del 25 Maggio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 Maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del Rhinchophorus ferrugineus (Olivier); PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione Europea ed ha emanato il Decreto del 09 novembre 2007 per la lotta obbligatoria al Rhinchophorus ferrugineus – Punteruolo rosso delle palme; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali d.lgs. 267/2000 agli articoli 50, 5° comma, e 54, 2° comma, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’incolumità dei cittadini; ORDINA a tutti i proprietari di terreni e agli operatori del settore, di effettuare sistematicamente i seguenti controlli su ogni esemplare posseduto: 1) controllare l’eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie, per cui, una palma infestata presenta asimmetria dell’apice vegetativo e successivamente la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello; 2) verificare la presenza di eventuale erosioni superficiali alla base delle foglie; 3) verificare, nei terreni circostanti le palme, la eventuale presenza di bozzoli creati dal parassita; 4) verificare la eventuale presenza di esemplari adulti. È FATTO OBBLLIGO – in caso di sospettata o accertata comparsa dell’organismo nocivo, per l’adozione delle conseguenti attività di profilassi o interventi di eradicazione, di darne immediata comunicazione al Dipartimento Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale – via E. Molè, 88100 – CATANZARO (tel. 0961 853088), utilizzando la scheda di segnalazione allegata alla presente Ordinanza, a mezzo FAX al numero 0961 853085 e al numero 0964 420510 del Servizio Tecnico Comune di Siderno; – al possessore a qualsiasi titolo, di comunicare preventivamente l’eventuale abbattimento di piante di palme infestate dal parassita al Servizio Fitosanitario Regionale, che, oltre a fornire le giuste indicazioni, secondo le vigenti disposizioni in materia, per l’abbattimento, trasporto e smaltimento, predisporrà la presenza di un Ispettore Fitosanitario; – in caso di esecuzione di potatura o pulizia di esemplari di palma, di limitare detti interventi esclusivamente all’eliminazione delle foglie secche, evitando i tagli delle foglie verdi o se indispensabile effettuarli nei periodi invernali, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi – fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in questione – proteggendo la superficie di ogni taglio con prodotti antiparassitari adeguati; – a tutti gli operatori del settore ed a tutti privati commercializzare o impiantare piante di palme accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti. – di tutti gli interventi effettuati che venga data dettagliata comunicazione al Comune presso la Segreteria del Sindaco DISPONE che la presente ordinanza: – sia immediatamente esecutiva; – venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale; – venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario Regionale CATANZARO; – venga trasmessa altresì, al fine di verificarne l’applicazione, al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Locri ed al Comando Polizia Municipale, nonché al Commissariato di P.S. e al Comando Stazione Carabinieri per opportuna conoscenza. Il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del d.lgs. n. 214/2005. INFORMA Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune di Siderno, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971 e dal d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio On Line (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO f.to Ing. Pietro Fuda

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