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18:19:00 - 06 APRILE 2016

PROGETTO DI LEGGE 'MISURE A FAVORE DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTENTATI PER CAUSA DI SERVIZIO'

PROGETTO DI LEGGE 'MISURE A FAVORE DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTENTATI PER CAUSA DI SERVIZIO' -

La Terza Commissione del Consiglio Regionale della Calabria esaminerà il progetto nella seduta di venerdì.

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dal Consigliere Orlandino Greco (Gruppo “Oliverio Presidente”) avente ad oggetto: “Misure a favore di Sindaci e amministratori locali vittime di attentati per causa di servizio”. I dati della relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali offrono un quadro allarmante: se si considerano il 2013 e il primo quadrimestre del 2014 la Calabria è al terzo posto, dopo Sicilia e Puglia, per numero di atti intimidatori a danno di sindaci e amministratori del territorio. Si contano 155 casi per una percentuale del 12,3 rispetto al dato complessivo nazionale e il 2015 sembra confermare questo andamento di negatività. Dal 1 gennaio 2015 i primi cittadini dei comuni calabresi di Motta Santa Lucia, Amaroni, Albidona, Zagarise, Tropea, Stefanaconi, Brancaleone e Monasterace hanno già pagato in prima persona il prezzo, soprattutto in termini economici ma anche di perdita della serenità familiare e personale, del ruolo istituzionale che ricoprono, a causa di una serie di attentati, atti intimidatori e minacce che si sono ripetuti più volte anche a danno degli stessi amministratori. La matura consapevolezza acquisita su questo fenomeno dalle forze dell'ordine e dalle autorità inquirenti rende fiduciosi sulla possibilità di chiarire le matrici e i responsabili degli ultimi episodi. Negli ultimi mesi del 2014 non sono stati pochi i casi all'attenzione della Commissione d'inchiesta per i quali sono stati individuati e arrestati i responsabili. E' un primo segnale positivo, in controtendenza, che aiuta a rompere la solitudine di chi combatte in trincea. Ma la regione può e deve fare di più perché le perdite economiche che i sindaci di piccoli comuni sono sempre più spesso costretti ad affrontare, pesano non poco sui bilanci familiari, compromettendo il proseguo dell'azione amministrativa all'insegna della legalità e dell'interesse collettivo. Nel 1998 la regione Sardegna ha emanato una legge simile, che attraverso la previsione di provvidenze a favore delle vittime di attentati che ricoprono ruoli istituzionali, ha contribuito a fare uscire dal loro isolamento i sindaci, i più colpiti dagli attentati che quotidianamente si registrano a danno delle amministrazioni, offrendosi come deterrente al verificarsi di nuovi accadimenti criminali, vanificati da un efficace intervento della regione. Di fatto la Sardegna, che nel 1998 possedeva il primato nazionale negli attentati contro gli amministratori, superando per tre volte anche la Sicilia, oggi vanta un incoraggiante quarto posto, dopo Sicilia, Puglia e Calabria, che lascia ben sperare se non altro sull'efficacia della legge stessa e sui risultati che si potrebbero raggiungere anche nella nostra regione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la ratio della presente proposta di legge è quella di offrire una tutela ai sindaci (i più colpiti da atti intimidatori) dei comuni calabresi, nonché agli amministratori locali in genere, attraverso una forma di indennizzo, che potrebbe sembrare anche simbolico, al fine di non fare sentire gli amministratori locali abbandonati dalle istituzioni sovracomunali e, soprattutto, al fine di creare un deterrente a simili azioni criminali, colmando un vuoto legislativo regionale in tal senso. L'istituzione di un nuovo di capitolo a copertura delle spese derivanti dall’attuazione della presente proposta di legge, di importo non superiore ad Euro 100.000,00 annuali, garantirebbe in media il risarcimento dei danni causati da circa 15 attentati perpetrati nei confronti di amministratori dei comuni calabresi, per la maggior parte sindaci, purché presentino i requisiti di risarcibilità elencati nella presente legge. Ciò perché si prevede un importo massimo di Euro 10.000,00 per ogni singolo risarcimento, e comunque non oltre il 60% del danno documentato, pertanto ogni singolo risarcimento può essere di importo anche inferiore ai 10.000,00 Euro. Vengono previsti, inoltre, dei requisiti particolari per l’ottenimento dell’indennizzo dei danni causati da attentati subiti nell’espletamento del mandato o entro un anno dalla cessazione del medesimo, e comunque in relazione all’esercizio delle funzioni ricoperte. All’Art. 2 della presente proposta di legge, ad esempio, si prevede che l’indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento (come nei casi di esistenza di eventuali polizze assicurative). La Regione Calabria, inoltre, può esercitare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili eventualmente individuati anche in seguito all’erogazione dell’indennizzo. Vengono altresì previsti obblighi di restituzione dell’indennizzo percepito nei casi in cui venga accertato che l’attentato non sia scaturito da motivi correlati all’esercizio delle funzioni ricoperte o nei casi in cui l’indennizzo non fosse dovuto, prevedendo dei meccanismi sanzionatori.

 

trasmissione a cura di Vincenzo Logozzo Consulta delle Associazioni del Comune di Gioiosa Jonica

 

TESTO INTEGRALE DEL PROGETTO DI LEGGE "MISURE A FAVORE DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTENTATI PER CAUSA DI SERVIZIO"

 

Art. 1

Finalità

La Regione Calabria con la presente legge:

1. tutela sindaci, assessori e consiglieri comunali, amministratori locali in genere, colpiti da attentati subiti nell’espletamento del mandato e/o in relazione all’esercizio delle funzioni ricoperte;

2. indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L’attentato si presume subìto in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché avvenga nel corso dell’espletamento del mandato o entro un anno dalla cessazione del medesimo;

2. L'indennizzo viene erogato anche nei confronti dei comproprietari delle cose danneggiate o dei familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui all’Art. 1;

3. La Regione Calabria, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili eventualmente individuati anche in seguito;

4. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa;

5. Qualora, successivamente all’erogazione dell’indennizzo, venga accertato, anche nel corso di eventuali giudizi, che l’attentato e/o i danni subiti dagli amministratori di cui

all’Art. 1, seppur nell’espletamento del mandato, non siano scaturiti da motivi correlati all’esercizio delle funzioni ricoperte e/o l’indennizzo non era dovuto, consegue l’obbligo, a carico del soggetto che lo ha percepito, di restituzione delle somme

illegittimamente percepite, entro due anni dall’accertamento dell’evento;

6. Nei casi di cui al comma precedente, la Regione Calabria può richiedere la restituzione di quanto versato come indennizzo, entro dieci anni dall’accertamento dell’evento, qualora il soggetto che lo ha percepito non abbia provveduto autonomamente

all’obbligo di restituzione di cui al comma precedente, prevedendo, altresì, la sanzione accessoria del pagamento degli interessi legali maturati sulle somme indebitamente percepite, oltre che l’inibizione dal richiedere l’indennizzo anche in futuro.

Art. 3

Procedure per l'erogazione dell’indennizzo

1. L'indennizzo viene erogato dalla Regione Calabria su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi;

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili;

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono;

4. Può essere erogato un indennizzo fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni soggetto di cui all’Art. 1 ed in ogni caso non oltre il 60% del danno documentato, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili allocate nel capitolo di riferimento

5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo;

6. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi;

7. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di

accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000 per l’esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all'UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del

bilancio regionale per l’esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di un capitolo di nuova istituzione all’interno dell'UPB U.007.002.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4

febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 200.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria."

 

nota a cura di Vincenzo Logozzo Consulta delle Associazioni

 

 

 

 

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